SEGNALAZIONI EX D.LGS 24/2023 NUOVO WHISTLEBLOWING
La coop. Il Quadrifoglio ha implementato/attivato, secondo la normativa sopra richiamata – ed approvando un apposito atto organizzativo nella seduta del C.d.A. del 24/10/2023 – il proprio canale di segnalazione interno ed esterno per coloro che intendano fare segnalazioni relative ad informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle.
SI FORNISCONO PERTANTO, AI POTENZIALI WHISTLEBLOWERS, LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
1) soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni:
Lavoratori dipendenti/parasubordinati, consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti.
La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell’ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali
2) violazioni che possono essere segnalate:
A) Violazioni delle disposizioni normative nazionali.
In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite (cfr. infra).
In secondo luogo, nell’ambito delle violazioni in esame, rientrano:
- i reati presupposto per l’applicazione del Decreto 231;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch’esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell’UE come sotto definite (cfr. infra).
B) Violazioni della normativa europea.
Si tratta di:
1) illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell’Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa.
In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE.
3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
4) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Ue.
Per quanto riguarda il settore privato, le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231, nonché quelle riguardanti il diritto europeo nelle materie sopra indicate.
Sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:
legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente privato o dell’amministrazione pubblica, posto che la nuova disciplina mira a tutelare l’integrità dell’ente persona giuridica e a ricomprendere “tutte quelle situazioni in cui si vanifica l’oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviino gli scopi o che ne minino il corretto agire”.
3) presupposti per effettuare la segnalazione interna o esterna:
A) Condizioni per la segnalazione esterna.
Per poter ricorrere al canale di segnalazione istituito dall’ANAC, devono sussistere alcune condizioni, ai sensi dell’art. 6 del Decreto. In particolare, il segnalante può ricorrere alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni: i) nel suo contesto lavorativo non è prevista l’attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata; ii) la segnalazione non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni; (iv) ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Sono segnalazioni esterne:
- a) la segnalazione mediante un canale esterno all’ente, istituito e gestito dall’ANAC;
- b) la divulgazione pubblica.
B) Condizioni per la segnalazione interna:
sono quelle indicate al precedente punto 2), sub A);
Sono le segnalazioni attraverso il canale interno all’ente (di cui meglio infra).
4) indicazioni sul canale di segnalazione INTERNO implementato dall’impresa.
a) in forma scritta.
Le segnalazioni devono essere inviate, mediante lettera racc.ta A.R., presso lo Studio dell’Avv. Enrico A. d’Angerio, sito in Spoleto (PG) – 06049 – Via G. Marconi 2/A.
La segnalazione va inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”
b) in forma orale, attraverso il sistema di messaggistica vocale presso la seguente utenza telefonica: 347 2976241 – WahtsApp intestata all’Avv. Enrico A. d’Angerio o, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione.
Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.
In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione (a pena di inammissibilità):
1) i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
2) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
3) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Il gestore della segnalazione è tenuto alla riservatezza del segnalante, e rilascerà allo stesso l’avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.
Tale avviso dev’essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, la segnalazione sarà non gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing.
Il whistleblower potrà richiedere un incontro diretto con il Gestore che garantirà lo svolgimento dell’incontro entro un termine di 10/15 gg. L’incontro avverrà presso lo Studio Professionale del Gestore, e verrà – previo consenso della persona segnalante – registrato attraverso dispositivi idonei alla conservazione ed all’ascolto
Una volta completata l’attività di accertamento, il Gestore della segnalazione può:
- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti.
Inoltre, nel caso in cui la segnalazione riguardasse il Gestore stesso, dovranno essere garantite le opportune misure per gestire un potenziale conflitto di interessi, ed in particolare: si prevede che in tali situazioni venga indirizzata al vertice aziendale oppure a un altro soggetto/ufficio che possano garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell’obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina
5) Indicazioni sui canali di segnalazione ESTERNI
A) Canale gestito da ANAC:
La presentazione e la gestione delle segnalazioni di cui sopra potranno essere effettuate con le modalità stabilite nelle Linee Guida dell’ANAC e nell’apposito Regolamento.
Le segnalazioni vanno presentate presso il sito istituzionale https://www.anticorruzione.it/, secondo modulistica ivi predisposta; la piattaforma ANAC consente, in modo informatizzato, la compilazione, l’invio e la ricezione del modulo di segnalazione, la gestione dell’istruttoria e l’eventuale inoltro ad altre Autorità competenti.
B) Canale di divulgazione pubblica:
Per ricorrere a tale procedura deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:
- che si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal decreto;
- che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un “pericolo imminente e palese per il pubblico interesse”, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti.
- che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito perché ad esempio potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l’autorità preposta a ricevere la segnalazione e l’autore della violazione. Dovrebbe in altri termini trattarsi di situazioni particolarmente gravi di negligenza o comportamenti dolosi all’interno dell’ente.
Anche in tali casi, inoltre, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono essere fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.
6) tutele riconosciute dal Decreto al segnalante e agli altri soggetti che godono di protezione.
E’ vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.
Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.
La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati (es. colleghi di lavoro, facilitatore, etc.).
L’ANAC è l’autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite.
Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto prevede le seguenti condizioni:
- che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse “fondato motivo” di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.
Questo implica da parte del segnalante un’attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, “voci di corridoio” o notizie di pubblico dominio.
In particolare sono vietati a carico del Segnalante, in via esemplificativa e non esaustiva: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l’annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Tali misure di protezione si applicano non solo al soggetto segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:
- facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. • persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a essi da uno stabil e legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. • colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. • enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica; • enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.
7) condizioni al verificarsi delle quali è esclusa la responsabilità del segnalante (anche in sede penale, civile o amministrativa), in base all’art. 20 del Decreto:
Non è punibile l’ente o la persona di cui all’articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell’articolo 16. 2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’ente o la persona di cui all’articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse. 4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
8) Sistema sanzionatorio adottato in caso di violazionedelle disposizioni del Decreto.
A) Sistema sanzionatorio adottato dall’Impresa a carico di propri soci/dipendenti/consulenti:
1) quando si accerta che sono state commesse ritorsioni o quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12 del Decreto, a seconda della gravità del fatto verrà irrogata la sanzione della sospensione o del licenziamento, fatta salva ogni azione civile per il risarcimento del danno, e penale nei confronti del trasgressore;
2) quando si accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando si accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, a seconda della gravità del fatto verrà irrogata la sanzione della sospensione o del licenziamento, fatta salva ogni azione civile per il risarcimento del danno, e penale nei confronti del trasgressore. Ove la cooperativa sia dotata di un soggetto Gestore esterno per le segnalazioni (non socio né dipendente), verranno adottate misure di interruzione/scioglimento del rapporto contrattuale in essere, salva l’azione risarcitoria e/o penale nei suoi confronti;
3) nel caso di cui all’articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, a seconda della gravità del fatto verrà irrogata la sanzione della sospensione o del licenziamento, fatta salva ogni azione civile per il risarcimento del danno, e penale nei confronti del trasgressore;
B) Sistema sanzionatorio a carico del segnalante per illegittima segnalazione.
Sono adottate a carico del segnalante la cui segnalazione sia risultata priva di fondamento, o comunque illegittima ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto, fatta salva la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, verrà irrogata a suo carico – a seconda della gravità del fatto – la sanzione della sospensione o del licenziamento, fatta salva ogni azione civile per il risarcimento del danno, e penale nei confronti del trasgressore medesimo.
C) Sistema sanzionatorio adottato dall’ANAC a carico dell’Impresa.
Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12 del Decreto;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all’articolo 16, comma 3 del Decreto, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Per ogni ulteriore informazione potrà essere contattato il Gestore Avv. Enrico d’Angerio presso i suoi recapiti come sopra indicati.
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Informativa Whistleblowing ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679